Con sentenza n. 2 depositata il 25 gennaio 2022, il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, si è pronunciato in tema di contratti con la Pubblica amministrazione e raggruppamenti temporanei di imprese (Rti), rispondendo ad alcuni quesiti avanzati dalla V Sezione del medesimo CdS per quel che concerne l'interpretazione dell’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter del Codice dei contratti pubblici.
Era stato chiesto, in particolare, se fosse possibile interpretare il predetto articolo nel senso che l'eventuale modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese in caso di perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 80 del Codice fosse consentita anche in corso di gara.
L'Adunanza plenaria ha risposto affermativamente a tale possibilità: la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, nell'ipotesi predetta di perdita dei requisiti di partecipazione da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione dell'appalto, ma anche in fase di gara.
Laddove si verifichi la predetta ipotesi di perdita dei requisiti - ha poi precisato il Consiglio di Stato - la stazione appaltante, in ossequio al principio di partecipazione procedimentale, è tenuta ad interpellare il raggruppamento in ordine alla volontà di procedere alla riorganizzazione del proprio assetto interno, al fine di rendere possibile la propria partecipazione alla gara.
E ove il raggruppamento intenda effettuare la riorganizzazione, la stazione appaltante concederà ad esso un termine ragionevole e proporzionale, riprendendo all’esito l’ordinario procedimento di gara.
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