Con il provvedimento n. 67800 dell’11 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini e le modalità di presentazione delle istanze per avvalersi dei crediti d’imposta previsti dal D.L. n.34/2020 in materia di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. Si tratta, lo si ricorda:
Con il D.M. 10 agosto 2020, il Ministero dell’Economia ha individuato i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla norma. Con la legge di bilancio 2021, poi, viene fatto slittare al 30 giugno 2021 il termine di effettuazione degli aumenti di capitale ai fini del credito d’imposta per le società (ma non per il beneficio destinato ai soci), così come il termine per la sottoscrizione dei prestiti obbligazionari da parte del suddetto fondo.
Per effetto del recente provvedimento delle Entrate, riguardo i termini di presentazione delle istanze viene stabilito, quindi, che: l'istanza “investitori” deve essere inviata dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021; mentre l'istanza “società” deve essere dal 1° giugno 2021 al 2 novembre 2021. In entrambi i casi, è possibile inviare una nuova istanza che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, anche ai fini dell'ordine di presentazione per il riconoscimento del credito.
Le istanze devono essere inviate esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o avvalendosi di un intermediario abilitato. La trasmissione telematica deve essere effettuata utilizzando il software denominato “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. A seguito della presentazione delle istanze è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l’Agenzia delle Entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo dei crediti d’imposta effettivamente spettanti. Si rammenta che - come previsto dall'articolo 3, comma 4 e dall'articolo 6, comma 4 del D.M. 10 agosto 2020 - i crediti d'imposta sono riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate previa verifica della “correttezza formale” dei dati indicati nelle istanze, secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse (pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2021).
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