La previsione del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte che ha proposto l’impugnazione, anche incidentale, integralmente respinta o dichiarata inammissibile, costituisce norma avente carattere di misura eccezionale e sanzionatoria, la cui operatività è circoscritta al processo civile.
Questo secondo l'interpretazione della norma indirettamente avallata dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 18/2018, poi condivisa dalla Cassazione.
Lo ha ribadito la Suprema corte di legittimità nel testo dell’ordinanza n. 20018 del 27 luglio 2018, con la quale ha dichiarato non sussistente, nell'ambito di un processo tributario, l'obbligo della parte contribuente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dalla stessa proposta in grado di appello.
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