L’acquisto di una partecipazione a un valore nominale inferiore a quello iscritto in bilancio dà luogo ad un imponibile per la parte che eccede il valore del credito rinunciato, a nulla rilevando che il prezzo è stato fissato in sede di procedura concorsuale.
E’ la conclusione contenuta nella risposta n. 530 del 17 dicembre 2019 fornita dall’agenzia delle Entrate.
Nei fatti, una società acquista, nell’ambito di una procedura di fallimento, una partecipazione societaria acquisendo anche un credito per un valore inferiore al valore nominale iscritto in bilancio.
Tale fattispecie, sostengono le Entrate, per la quale il nuovo socio/cessionario del credito vantato rinuncia parzialmente alla riscossione dell'intero valore nominale del credito, rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 88, comma 4-bis, Tuir, secondo cui la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale.
Ciò che rileva, si spiega, non è il fatto che il credito sia stato acquistato da una procedura fallimentare, bensì che si tratti di un’acquisizione volontaria del credito a un prezzo inferiore al suo valore nominale.
Con la formale rinuncia parziale al credito si avrà, ai fini contabili, un incremento del patrimonio netto, mentre, ai fini fiscali, l'istante dovrà effettuare in sede di dichiarazione dei redditi una variazione fiscale in aumento per la parte che eccede il valore fiscale del credito rinunciato.
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