Le penalizzazioni di Quota 103 in vigore dal 1° gennaio 2024 rendono opportune nuove e approfondite riflessioni per i lavoratori che raggiungono 41 anni di contributi e almeno 62 anni di età nel 2024.
La legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 139 e 140, della legge 30 dicembre 2023, n. 213), pur lasciando invariati i requisiti anagrafici e contributivi previsti per Quota 103 nel 2023, ha infatti operato una decisa stretta per i quotisti 103 che maturano i requisiti di accesso alla pensione anticipata flessibile entro l’anno 2024.
Stretta da cui invece si salvano coloro che hanno maturato i requisiti entro l’anno 2023 e a cui continua ad applicarsi il regime più favorevole previsto dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Partiamo con il ricordare le caratteristiche della pensione anticipata flessibile Quota 103 per l'anno 2024.
Trattamento pensionistico di Quota 103 maturato nel 2024 |
Dettagli |
Novità legge di Bilancio 2024 |
Note |
Età anagrafica |
Minimo 62 anni |
NO |
Requisito non adeguato agli incrementi alla speranza di vita |
Anzianità contributiva |
41 anni di anzianità contributiva |
NO |
Per il perfezionamento del requisito contributivo, può essere considerata qualsiasi contribuzione versata o accreditata a favore dell’assicurato. Tuttavia, deve essere soddisfatto anche il requisito di 35 anni di contribuzione, esclusi i periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, qualora richiesto dalla gestione che eroga il trattamento pensionistico. |
Regole di calcolo |
Regole del sistema contributivo (decreto legislativo n. 180 del 1997) |
SI |
|
Assegno mensile |
Valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo (2.394,44 euro per il 2024) |
SI |
|
Finestre mobili per lavoratori dipendenti da datori di lavoro privato |
7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti |
SI |
INPS, circolare n. 39 del 27 febbraio 2024 e messaggio n. 1107 del 14 marzo 2024 |
Finestre mobili per lavoratori autonomi |
7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti |
SI |
INPS, circolare n. 39 del 27 febbraio 2024 e messaggio n. 1107 del 14 marzo 2024 |
Finestre mobili per lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni |
9 mesi dalla maturazione dei requisiti |
SI |
INPS, circolare n. 39 del 27 febbraio 2024 e messaggio n. 1107 del 14 marzo 2024 |
Incentivo al posticipo del pensionamento |
Possibilità di proseguire l’attività lavorativa dipendente e ricevere in busta paga l'importo dei contributi non versati |
NO, ma con nuove decorrenze delle finestre mobili
|
INPS, circolare n. 82 del 22 settembre 2023, circolare n. 39 del 27 febbraio 2024 e messaggio n. 1107 del 14 marzo 2024 |
Inoltre, va ricordato che l’assegno Quota 103 è incumulabile con tutti i redditi da lavoro, fatta eccezione per i redditi derivanti dal lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
L’incumulabilità si applica per il periodo che intercorrente tra la data di decorrenza di Quota 103 e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Secondo le regole generali, i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 hanno diritto alla pensione anticipata ordinaria se hanno maturato, a prescindere dall’età anagrafica, un'anzianità contributiva:
di cui 35 anni devono essere di contribuzione effettiva.
I lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono inoltre accedere alla pensione di vecchiaia al raggiungimento di un’età minima di 67 anni e avendo maturato almeno 20 anni di contributi.
A tali lavoratori si applica il cd. sistema misto e pertanto la pensione viene calcolata, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, secondo il sistema retributivo e con il sistema contributivo per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.
Inoltre, in entrambi i casi di pensione anticipata e di vecchiaia è prevista la cumulabilità totale con redditi di lavoro dipendente o autonomo.
Il lavoratore e la lavoratrice che maturano 41 anni di contributi e raggiungono i 62 anni di età nel 2024 hanno poca convenienza a scegliere Quota 103, considerando che, aspettando ulteriori 10 mesi per le donne e 1 anno e 10 mesi per gli uomini, possono accedere alla pensione anticipata ordinaria, che gli garantisce:
E tale soluzione resta la più conveniente anche rispetto all'eventuale opzione per l’incentivo al posticipo del pensionamento.
Con tale incentivo il lavoratore rinuncia all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS a proprio carico per vedersi corrispondere, in busta paga, dal datore di lavoro, l'importo dei contributi non versati.
Il datore di lavoro continuerà a versare all’INPS la sola quota IVS a proprio carico, utile ai fini della pensione.
Il bonus previdenziale, erogato al lavoratore che matura il diritto a Quota 103 nel 2024 in tempi più lunghi, è assoggettato però ad imposizione fiscale e fa perdere al lavoratore il diritto agli esoneri IVS, riconosciuti, per il 2024, alla generalità dei lavoratori dipendenti.
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