L’assegno mensile di Quota 103 per chi matura i requisiti nel 2024 non può, in ogni caso, superare, per l’anno 2024, l’importo di 2.394,44 euro.
Operativa la stretta disposta dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 139 e 140, legge 30 dicembre 2023, n. 213) per chi intende accedere alla pensione anticipata flessibile.
L’INPS, con la circolare n. 39 del 27 febbraio 2024, ha delineato il quadro delle novità in vigore dal 1° gennaio 2024 in tema di regole di calcolo, importo massimo dell’assegno e decorrenza del trattamento pensionistico.
Novità anche per l’incentivo al posticipo del pensionamento, il cui impianto generale resta però confermato.
Non cambia, nel 2024, la platea dei soggetti che possono beneficiare dell’anticipo pensionistico.
Possono infatti accedere alla pensione anticipata flessibile i lavoratori iscritti:
NOTA BENE: I lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (articolo 2, comma 1, lettera a), decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182), con inquadramento nel Gruppo A, possono accedere a Quota 103 secondo le specifiche disposizioni di cui all’articolo 66, comma 17, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Non possono invece accedere alla prestazione gli appartenenti alle Forze armate, alle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria al personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.
Immutati, rispetto al 2023, anche i requisiti anagrafici e contributivi da possedere nell’anno 2024 per il diritto alla pensione anticipata flessibile.
Si richiede infatti il possesso di:
L’INPS, con la circolare n. 39 del 27 febbraio 2024, conferma la cristallizzazione del diritto alla prestazione per i lavoratori che perfezionano i requisiti nell’anno 2024, che potranno farlo valere anche successivamente.
ATTENZIONE: L’Istituto ha ricordato che il requisito contributivo di 41 anni può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS e rientranti tra quelle per le quali è ammesso l’accesso a Quota 103.
Non può accedere a Quota 103 chi è già titolare di una pensione diretta a carico di una delle forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS e rientranti tra quelle per le quali è ammesso l’accesso a Quota 103.
Prevista una doppia penalizzazione per coloro che maturano il requisito anagrafico di almeno 62 anni e il requisito contributivo di 41 anni nell’anno 2024, anche in regime di cumulo.
Per effetto delle novità della legge di Bilancio 2024:
NOTA BENE: Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia per i bienni 2023/2024 e 2025/2026 è di 67 anni di età, da adeguare dal 1° gennaio 2027 alla speranza di vita (da ultimo, il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023).
Sempre in base alle disposizioni della legge di Bilancio 2024, si allungano i tempi per la percezione dell’assegno, variabili a seconda che il datore di lavoro sia pubblico o privato e della gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Di seguito si fornisce lo schema delle diverse decorrenze del trattamento pensionistico per chi matura i requisiti a Quota 103 nel 2024.
Categoria |
Decorrenza |
Lavoratori dipendenti da datori di lavoro privato Lavoratori autonomi |
7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti Dal 2 agosto 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO Dal 1° settembre 2024, se liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO |
Lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni |
9 mesi dalla maturazione dei requisiti Dal 2 ottobre 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO Dal 1° novembre 2024, se liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO. |
Personale del comparto Scuola e AFAM |
Rispettivamente dal 1° settembre 2024 e dal 1° novembre 2024 |
In cumulo |
Dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa finestra. |
La legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 140, legge n. 213 del 2023) infine conferma la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e che scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, di fruire dell’incentivo al posticipo del pensionamento.
Con l’incentivo in parola, il lavoratore rinuncia all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS per vedersi corrispondere, in busta paga, dal datore di lavoro, l'importo dei contributi non versati.
Per chi matura i requisiti a Quota 103 nel 2024, spiega l’INPS con la circolare n. 39 del 27 febbraio 2024, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza anteriore a quelle evidenziate nella tabella precedente (2 agosto 2024 e 1° settembre 2024 per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato; 2 ottobre 2024 e 1° novembre 2024 per i dipendenti pubblici).
L’INPS fa rinvio, per quanto non diversamente previsto, alle istruzioni contenute nella circolare n. 82 del 22 settembre 2023 di cui, tra tutte, si ricorda che le somme corrisposte a titolo incentivo al posticipo del pensionamento sono soggette a tassazione IRPEF, ma non sono imponibili ai fini contributivi.
L’INPS non ricorda, ma vale la pena sottolineare, che la pensione anticipata flessibile Quota 103 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero.
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