A pochi giorni dalla pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" del D.L. n. 4/2019 (28 gennaio 2019), e dalla successiva apertura del canale telematico per presentare le domande di pensione, sono prontamente giunte le istruzioni operative riguardanti l’accesso a “quota 100”. Sul punto, è da segnalare la conferma dell’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
I chiarimenti sono contenuti nella Circolare INPS n. 11 del 29 gennaio 2019. Il documento di prassi fornisce anche istruzioni in merito alla pensione anticipata, all'opzione donna ed ai lavoratori c.d. "precoci".
Possono accedere a “quota 100”, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995, che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
Per quanto concerne il requisito anagrafico, si precisa che non si applicano gli incrementi alla speranza di vita, mentre ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato.
Inoltre, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Ai fini della maturazione del requisito contributivo, l’interessato può – su domanda - cumulare tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS.
Chiaramente, i periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto, e valorizzati tutti per la misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi contributivi, occorre neutralizzare quelli versati o accreditati presso la gestione nella quale risultino presenti il maggior numero di contributi.
Ai fini operativi, quindi, le gestioni interessate - ciascuna per la parte di propria competenza - determinano il trattamento pensionistico pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
I lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati ed i lavoratori autonomi:
Con riferimento, invece, ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni:
Infine, la pensione con “quota 100” prevede l’incumulabilità del trattamento previdenziale con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Pertanto, i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione con “quota 100”, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei detti redditi. Nel caso di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo.
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