In caso di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la pensione “quota 100”, l’interessato è tenuto a presentare all’INPS un’apposita dichiarazione (mod. “quota 100”) per accertarne l’incumulabilità. Sono esclusi da tale obbligo i redditi di importo inferiore a 5.000 euro lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale. A seguito di tale segnalazione, l’INPS provvede:
Il chiarimento è giunto dall’INPS, con la circolare n. 117 del 9 agosto 2019, specificando che la verifica di eventuali redditi da lavoro dipendente e/o autonomo incumulabili con la “pensione quota 100” avverrà anche attraverso la fornitura dei dati reddituali da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’art. 14, co. 3 del D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, ha previsto l’incumulabilità della pensione “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. In particolare, tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (quest’anno pari a 67 anni).
Qualora il lavoratore percepisca i predetti redditi, l’INPS sospende il pagamento della pensione nell’anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro, nonché nei mesi dell’anno, precedenti quello di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi.
Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell’articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento.
Infine, nella circolare in commento l’INPS afferma che è possibile per il richiedente esprimere nella pensione anticipata la volontà di differire la decorrenza del trattamento pensionistico ad una data certa posteriore a quella della prima decorrenza utile.
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