Per i soggetti che siano stati ammessi al trattamento di pensione quota 100, la decadenza dalla NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico. L’applicazione di detto criterio comporta la reiezione delle domande di NASpI per le quali la fruizione dell’indennità dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della richiesta prestazione di pensione quota 100.
Viceversa, le domande di indennità di NASpI riferite a soggetti che, pur perfezionando nel triennio 2019-2021 i requisiti per la pensione quota 100, non si avvalgono di detta facoltà, devono essere accolte. Pertanto, i medesimi soggetti, che si trovino in corso di fruizione della indennità di disoccupazione NASpI, non decadono da detta prestazione.
Il chiarimento è giunto dall’INPS, con la circolare n. 88 del 12 giugno 2019. Con il documento di prassi sono stati illustrati i profili relativi ai rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati disciplinati dal cd. Decretone (D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, in L. n. 26/2019).
Le nuove norme che disciplinano la pensione anticipata hanno differito la decorrenza del primo assegno pensionistico di tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti (cd. finestra mobile).
In relazione a tale innovazione normativa, l’INPS precisa che è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione NASpI fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.
L’art. 16 del D.L. n. 4/2019 dispone che le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se dipendenti, 59 anni, se autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, trascorsi:
A tal proposito, l’INPS ammette la possibilità di fruire della NASpI fino alla prima decorrenza utile successiva alla presentazione della domanda di trattamento pensionistico.
L’art. 17 del D.L. n. 4/2019 ha previsto che i lavoratori c.d. precoci, che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti, decorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti.
Qualora i soggetti in questione, nelle more del completamento e della definizione dell’iter di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, risultino fruitori del trattamento di disoccupazione NASpI, la decadenza dalla suddetta prestazione opera dalla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico anticipato.
Nel caso in cui tale decorrenza, indicata nella comunicazione di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, sia antecedente alla data di invio della comunicazione stessa e, alla medesima data, il beneficio pensionistico non sia stato ancora richiesto, la decadenza dalla suddetta prestazione opera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene inviata, dall’Istituto, la comunicazione di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
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