Non è fondata, secondo la Corte costituzionale, la questione di legittimità sollevata dal Giudice del lavoro di Trento sulla norma del Decreto-legge n. 4/2019 che prevede la non cumulabilità della pensione anticipata c.d. "Quota 100" con i redditi da lavoro, fatta eccezione per quelli da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5mila euro lordi annui.
La disposizione di riferimento - di cui all'articolo 14, comma 3) del Dl - era stata censurata per violazione dell’articolo 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non dispone identica esenzione per i redditi da lavoro dipendente fino a 5mila euro.
Per il giudice rimettente, il differente trattamento previsto per il reddito da lavoro dipendente non sarebbe, di fatto, giustificato.
In attesa del deposito della decisione, l'Ufficio stampa della Corte ha anticipato l'esito della camera di consiglio di oggi, 5 ottobre, in un comunicato emesso in pari data.
Secondo i giudici costituzionali, la predetta questione non è fondata "poiché le situazioni di cui si discute non sono comparabili".
Il lavoro autonomo occasionale entro 5mila euro lordi annui - si legge nella nota stampa - non dà luogo, infatti, a obbligo contributivo.
Invece, la preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, imposta dalla disciplina del pensionamento anticipato “Quota 100”, è giustificata "perché la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro entrerebbe in netta contraddizione con la prosecuzione di una prestazione di lavoro".
Si resta in attesa del deposito della sentenza.
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