Question time. Chiarimenti sugli investimenti in start up innovative
Pubblicato il 19 giugno 2014
Nel corso del
question time che si è tenuto nella giornata del 18 giugno 2014, il sottosegretario all'Economia Enrico Zanetti, ribadendo quanto già sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.
16/E/2014, offre un chiarimento a quanti effettuano investimenti in società cosiddette
start up innovative.
Condizioni per usufruire delle agevolazioni fiscali
Per beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 29 del Dl
179/2012, gli investimenti nel
capitale sociale delle start up innovative devono assumere la forma di
conferimenti di capitale che vengono iscritti alla voce
capitale sociale e
riserva sovrapprezzo azioni o quote. Non sono, invece, agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dalle suddette.
Pertanto, con riferimento al quesito posto in sede di interrogazione parlamentare, si specifica che per consentire al soggetto, sia Irpef che Ires, di beneficiare dell’agevolazione consistente in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni o di deduzioni, sulle somme iscritte nell’anno 2013 in altre riserve, è necessario che la start up innovativa proceda ad aumentare il capitale sociale o /e la riserva sovrapprezzo mediante imputazione delle somme iscritte in altre riserve di patrimonio netto.
Sono così considerati agevolati i conferimenti in denaro, in sede di
costituzione o di aumento del capitale sociale.
Il diritto per il soggetto conferente rileva nel periodo d’imposta in corso alla
data di perfezionamento dell’aumento di capitale.