Il 7 aprile 2017 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la consueta circolare omnibus, quella con la quale si riepilogano, ogni anno, i chiarimenti resi alle domande formulate in occasione di incontri organizzati con la stampa specializzata.
La circolare n. 8/E/2017, nella forma di domanda e riposta, raggruppa in ventuno argomenti i principali chiarimenti interpretativi sui più recenti interventi normativi.
Vengono trattati molteplici aspetti, dalla cedolare secca ai bonus per la casa, dal regime per cassa alle dichiarazioni integrative, dalla rottamazione delle cartelle Equitalia alla Voluntary disclosure, fino alla dichiarazione precompilata.
Di seguito alcune delle precisazioni riportate nel documento agenziale.
Anche ai contratti transitori (ossia di durata da un minimo di un mese ad un massimo di diciotto mesi) è applicabile la cedolare secca con l'aliquota ridotta al 10%, prevista per gli affitti a canone concordato, purché relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa.
Il Dl 193/2016 (Collegato fiscale) ha disposto che la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale si è scelta la cedolare secca non comporta la decadenza dall'opzione. Tale disposizione è applicabile anche alle comunicazioni che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore del suddetto decreto, a condizione che il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con l'applicazione del regime sostitutivo, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione.
Analogamente, anche la nuova sanzione per la tardiva comunicazione della proroga del contratto (100 euro, ridotti a 50 in caso di ritardo non superiore a 30 giorni) si applica alle comunicazioni omesse alla data del 3 dicembre 2016 di entrata in vigore del Decreto collegato alla legge di bilancio 2017.
Le spese per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica di edifici esistenti devono essere pagate mediante bonifico "parlante"; qualora vi fosse qualche anomalia nella sua compilazione, non si decade dal beneficio se la ditta destinataria dell'accredito attesti con dichiarazione sostitutiva che i corrispettivi siano stati inclusi nella contabilità perché concorrono alla corretta determinazione del reddito d'impresa.
Con la risoluzione n. 64/E/2016, l'Agenzia aveva esteso alcuni diritti spettanti ai coniugi anche ai conviventi di fatto, riconoscendo loro la possibilità di fruire della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal convivente ancorché non possessore o non detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, alla stregua di quanto previsto per i familiari conviventi. Viene ora precisato che, in base al principio della unitarietà del periodo d'imposta, tale orientamento trova applicazione per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Dal 1° gennaio 2017, entra in vigore per le imprese minori il regime riservato dal nuovo articolo 66 del TUIR, che è un regime "improntato alla cassa". Pertanto, le imprese minori abbandonano il regime di competenza e iniziano ad applicare lo stesso regime previsto per i professionisti, anche se di fatto si tratterà di un regime misto.
La circolare 8/E/2017 conferma che il criterio di cassa riguarderà solo le principali operazioni attive e passive dell'impresa (come vendite, prestazioni e acquisti di beni e servizi), mentre per le altre operazioni resterà ancora applicabile il criterio della competenza. Ne deriva che il metodo di determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette, e di conseguenza anche della base imponibile Irap, di fatto risulterà differenziato, dal momento che le plusvalenze, minusvalenze sopravvenienze attive o passive restano imponibili/deducibili per competenza. Analogamente, rilevano per competenza anche le quote di ammortamento, i leasing (compreso il maxi canone), le spese per prestazioni di lavoro, gli oneri di utilità sociale, i componenti derivanti dalla assegnazione dei beni ai soci o dalla destinazione dei medesimi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Relativamente alla contabilizzazione delle rimanenze finali, nel primo periodo di imposta di applicazione del regime di cassa per le imprese minori, l'Agenzia delle Entrate specifica che le rimanenze finali, che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza, siano portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime.
Dato il richiamo generico alle "rimanenze finali", ritiene l'Agenzia che tale locuzione faccia riferimento tanto alle titpiche rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale, quanto alle rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale e le rimanenze dei titoli.
La circolare agenziale prevede anche una disciplina uniforme e semplificata per le dichiarazioni integrative, siano esse a favore e/o a sfavore dei contribuenti, anche in presenza di errori di natura contabile.
Inoltre viene ribadita anche la possibilità di compensare il credito emergente dalla dichiarazione integrativa a favore, utilizzando il modello di delega «F24».
Si ricorda che possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria, beneficiando della riapertura dei termini, solo i contribuenti che non abbiano già presentato istanza in relazione alla precedente edizione.
Pertanto, il beneficiario economico di un rapporto bancario estero, che ha già presentato istanza di collaborazione volontaria nel 2015 esclusivamente in qualità di delegato a operare su un conto corrente estero intestato ad un soggetto terzo, non può accedere alla Voluntary bis, dal momento che lo stesso soggetto risulta essere stato non collaborativo in relazione alla procedura di Voluntary disclosure già esperita, avendo regolarizzato la sola relazione bancaria di cui era titolare in qualità di soggetto delegato alla firma.
Circa il versamento spontaneo, si chiarisce che il contribuente che, nell'ambito della procedura di VD, intende provvedere spontaneamente al versamento delle sanzioni dovute per le violazioni degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, ai fini del cumulo giuridico deve applicare gli aumenti nelle misure minime stabilite dai commi 1 e 5 dell'articolo 12, Dlgs 472/1997, pari rispettivamente a un quarto e alla metà.
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