Quarantena, lavoro agile e malattia, ulteriori istruzioni INPS

Pubblicato il 12 ottobre 2020

L’INPS torna sulla questione relativa alla quarantena, al lavoro agile per i lavoratori c.d. fragili ed alla malattia – intesa quale incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa – per chiarire le regole con messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020.

La quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, in effetti, non danno il presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune, ma rappresentano comunque situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività per cui – chiarisce l’Istituto - il Legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia ed alla degenza ospedaliera.

Tuttavia non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena, o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile, continui a svolgere attività in smart working, casistiche in cui, tra l’altro non ha luogo non solo la sospensione dell’attività lavorativa ma anche la correlata retribuzione.

Quarantena per ordinanza amministrativa

Spiega, inoltre, l’INPS, che anche nei casi in cui ci si trovi dinanzi ad ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della malattia perché mancherebbe comunque la certificazione medica (stiamo parlando in pratica anche di quei lavoratori - limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia - i quali a seguito di ordinanza amministrativa, a suo tempo, sono stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, ma per i quali le aziende hanno potuto presentare domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA).

Quarantena all’estero

Sempre il messaggio si occupa anche di quei lavoratori assicurati in Italia e recatisi all’estero che sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero.

Sul punto, dalla lettura testuale della norma, l’INPS ritiene che l’accesso alla tutela di cui al comma 1 dell’articolo 26, D.L. n. 18/2020, non possa che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.

Quarantena/sorveglianza precauzionale e CIGO, CIGS, CIGD e assegno ordinario

Infine, l’ultima ipotesi affrontata dal messaggio INPS riguarda la possibilità di richiedere il trattamento di malattia da parte dei lavoratori destinatari di:

in tali casi, essendoci la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, per il lavoratore viene, logicamente, meno la possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia (si rammenta a tal proposito il principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia).

Sottolinea infine l’Istituto che, “considerata l’equiparazione operata dal Legislatore, ai fini del trattamento economico delle tutele di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 citato, rispettivamente, alla malattia e alla degenza ospedaliera, si ritiene che le medesime indicazioni sopra esposte debbano essere applicate anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro”.

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