Quando spetta lo sgravio contributivo per l’assunzione di sostituti di genitori in congedo
Pubblicato il 30 aprile 2015
Lo sgravio contributivo, spettante per le
aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con
contratti a tempo determinato per sostituire i genitori che fruiscono dei congedi di cui al Testo Unico sulla maternità e paternità, spetta anche nel caso in cui il lavoratore in astensione sia sostituito da
più lavoratori a tempo parziale.
Per l’INPS, per usufruire del beneficio in questione, la somma dell’orario di lavoro dei soggetti assunti in sostituzione, deve essere
pari o comunque non superiore a quella del lavoratore sostituito ed anche il Ministero del Lavoro, con risposta all’interpello prot. n. 391 del 12 aprile 2005 - specificando che l’agevolazione può legittimamente estendersi anche all’ipotesi di sostituzione di un lavoratore a tempo pieno con un lavoratore a tempo parziale - ha evidenziato che vanno comunque rispettati i limiti temporali dell’orario, comunque non superiore a quello del lavoratore sostituito.
Inoltre, si ritiene che, in caso di
superamento dell’orario, lo sgravio non spetti neanche in misura parziale anche se si segnala giurisprudenza contraria.
Infine, sempre per l’INPS, la sostituzione
non implica necessariamente l’equivalenza delle qualifiche del sostituto e del sostituito, perché il datore di lavoro può legittimamente riorganizzare la distribuzione del lavoro nella sua azienda, per meglio far fronte alle esigenze connesse all’assenza del lavoratore in astensione.