Quando e in che misura una holding è "industriale"

Pubblicato il 24 luglio 2009

La deducibilità degli interessi passivi, precisa la circolare delle Entrate numero 37, è ammessa per le holding c.d. “industriali” – cioè quelle che detengono in prevalenza partecipazioni in società che esercitano attività non creditizia e non finanziaria (articolo 6, comma 1-bis del Dlgs 446/1997) - con la regola del Rol (Risultato operativo lordo). Per le altre, nella percentuale forfettaria del 96 per cento.

Alle holding “industriali” è dunque riservata una disciplina speciale. In particolare, sono tenute alla compilazione sia della sezione della dichiarazione Irap relativa alle imprese industriali e commerciali che di quella relativa alle imprese bancarie e finanziarie.

La circolare numero 37/E chiarisce quando e in che misura debba intendersi industriale una holding, al fine di verificare se sia possibile o meno applicare il regime forfettario di deducibilità degli interessi passivi.

Già il documento agenziale numero 19, sempre di quest’anno, ha chiarito che l'esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria è verificato quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali risultante dal bilancio di esercizio eccede il 50% del totale dell'attivo patrimoniale. Ora l'amministrazione finanziaria aggiunge l’ulteriore chiarimento che “il suddetto esercizio esclusivo o prevalente deve essere verificato tenendo conto non solo del valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali ma anche del valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società (quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti).”. Perciò, non solo la detenzione di partecipazioni in società industriali ma anche gli interessi passivi possono essere dedotti fino a concorrenza degli interessi attivi. E l'eventuale eccedenza di interessi passivi può essere dedotta, senza limiti temporali, negli esercizi successivi ma purché inferiore al 30 per cento del Rol di competenza.

Altra sostanziale precisazione fatta il 22 luglio scorso, data di emissione della circolare 37, è che il criterio di prevalenza va applicato tenendo conto anche delle poste patrimoniali relative a rapporti intercorrenti tra le società partecipate che fanno parte del consolidato fiscale e sono diverse dalla holding o dalla sub holding. Inoltre ed in ultima analisi, il criterio della prevalenza così come specificato ai fini delle imposte dirette vale anche ai fini dell’Imposta sul reddito delle attività produttive.

Alessia Lupoi 

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