Il Processo verbale di contestazione, in sede di controlli fiscali da parte della Guardia di finanza, è idoneo ad interrompere la prescrizione.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, accogliendo il ricorso del Procuratore della Repubblica avverso la pronuncia di non doversi procedere nei confronti di un soggetto indagato per omessa dichiarazione, stante l’intervenuta prescrizione del reato.
Precisano sul punto gli ermellini, che in tema di reati tributari, l’art. 17 D.Lgs attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione, oltre agli atti indicati dall’art. 160 c.p., anche al verbale di contestazione redatto dalla Guardia di finanza ed agli atti di accertamento delle relative violazioni da parte degli Uffici finanziari.
Sicché nella specie – conclude la Corte con sentenza n. 45396 del 27 ottobre 2016 - hanno errato i giudici di merito a non tener conto, nella pronuncia impugnata, degli atti interruttivi espressamente contemplati dal suddetto art. 17, dichiarando l’avvenuta prescrizione per il decorso dei 6 anni dal decreto di citazione. Mentre nel frattempo era stato emesso il PVC della Guardia di finanza, che, come sopra evidenziato, avrebbe dovuto interrompere la prescrizione.
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