La Corte di giustizia europea, con la sentenza del 13 marzo 2008, ha stabilito la compatibilità con l’ordinamento europeo di una norma nazionale che vieta la pubblicità alle professioni, in particolare con gli artt. 81 e 82 del Trattato Ce, poiché riguardano solo la condotta delle imprese e al professionista è stato negato lo status di impresa.
Per quanto riguarda gli avvocati, la materia è regolata dal decreto Bersani (L. 223/2006) e dal codice deontologico. Il primo consente la pubblicità informativa circa titoli e specializzazioni professionali, caratteristiche del servizio offerto, prezzo e costi complessivi delle prestazioni; il secondo vieta la pubblicità ingannevole, elogiativa e comparativa e, in particolare nei siti degli studi legali, vieta i riferimenti commerciali e/o pubblicitari tramite indicazione diretta, banner o pop-up.
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