Nel Dl n. 143/2009 del ministero dell’Università e della Ricerca, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 241 del 16 ottobre, sono contenute le norme per la regolarizzazione del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di dottore commercialista ed esperto contabile. Ecco i punti salienti:
- il tirocinante deve frequentare lo studio del professionista in modo continuativo (almeno 20 ore settimanali, nel normale orario di funzionamento dello studio);
- la frequenza dello studio professionale in Italia può essere sostituita con un periodo massimo di sei mesi di frequenza dello studio di un altro membro dell’Unione, presso un soggetto abilitato a svolgere funzioni equiparate a quella di commercialista ed esperto contabile;
- sarà possibile svolgere il tirocinio anche fuori della propria Regione di appartenenza;
- due dei tre anni complessivi del tirocinio possono essere svolti contestualmente al biennio di studi per conseguire il diploma di laurea specialistica o magistrale,
- è previsto un libretto del tirocinio per annotare ogni semestre le questioni professionali più rilevanti trattate dal tirocinante.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".