Pubblicato in G.U. il Decreto legislativo sulle revisioni legali

Pubblicato il 24 marzo 2010 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, contenente disposizioni di attuazione alla direttiva 2006/43/CE sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Il nuovo Decreto entrerà in vigore a partire dal 7 aprile 2010 anche se solo una sua parte risulterà direttamente applicabile; per le altre, quelle ad esempio concernenti il nuovo registro unico, il tirocinio e l'esame di idoneità del revisore legale, si dovranno attendere i relativi regolamenti attuativi.

Anche gli incarichi di revisione già conferiti, negli esercizi in corso, non potranno che proseguire fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione dei regolamenti.

In ogni caso, il nuovo provvedimento risulta di difficile lettura con riferimento alle norme transitorie. Manca, in particolare, una disposizione di adeguamento che stabilisca una specifica data a partire dalla quale le novità diventino efficaci. Questo ci si aspetta quando entrano in vigore leggi particolarmente complesse e che prevedono cambiamenti radicali degli assetti organizzativi. All’avvicinarsi delle scadenze per l’approvazione dei bilanci le relazioni di revisione dovrebbero riflettere l’attività di revisione svolta nell’esercizio cui la relazione si riferisce e, dunque, con le regole ante decreto. Invece, si ritiene opportuno che gli amministratori convochino subito l’assemblea dei soci, poiché le nuove regole sulle nomine del collegio sindacale nelle Srl paiono di immediata applicabilità.

Si pongono in evidenza le novità più importanti.

I nuovi revisori dovranno essere iscritti in un registro unico, gestito dal ministero dell'Economia, nel quale verranno annotati tutti gli incarichi conferiti ai vari professionisti. Ai fini dell’iscrizione gli aspiranti revisori dovranno svolgere un tirocinio di tre anni e superare un esame di idoneità professionale.

Gli iscritti saranno sottoposti a programmi di aggiornamento continuo nonché ad un controllo di qualità che sarà effettuato almeno ogni sei anni.

Gli incarichi saranno conferiti, nonché revocati, a discrezione dell'assemblea dei soci delle Spa anche non quotate, dietro “proposta motivata” del collegio sindacale.

Il revisore sarà soggetto a responsabilità nel caso in cui, con la sua attività, cagioni un danno nei confronti della società da cui ha ricevuto l'incarico: l'azione per far valere la responsabilità del revisore si prescrive in cinque anni che decorrono dalla data della relazione di revisione sul bilancio emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce il risarcimento. In merito è stato introdotto anche un rafforzamento delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità nelle relazioni, di corruzione, di impedito controllo da parte degli amministratori, di compensi illegali e di illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione.
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