Fondo per ricerca e sviluppo industriale biomedico

Pubblicato il 06 dicembre 2022

Con il decreto 20 ottobre 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze disciplina le modalità di funzionamento del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 951, della legge n. 234/2021.

Nello specifico, il Fondo individua le forme di intervento finalizzate al potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedico per la produzione di farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali, anche tramite la realizzazione di poli di alta specializzazione (ricompresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedico e della telemedicina).

Risorse

Le risorse finanziarie da destinare al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico sono stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022.

Modalità di intervento del Fondo

Al fine di garantire la trasparenza delle iniziative, il Fondo adotta le seguenti modalità di intervento:

Non sono ammessi i seguenti soggetti:

Il Fondo prevede la realizzazione di investimenti rivolti a start-up con alto potenziale di sviluppo e per le imprese che realizzano progetti innovativi nel settore biomedico.

In particolare, gli interventi si rivolgono alla promozione di attività di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica nel settore biomedico, tramite:

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