A partire dal 21 dicembre è stata introdotta la comunicazione preventiva per le prestazioni rese dai lavoratori autonomi occasionali, ai sensi del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Con la nota 11 gennaio 2022, n. 29, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro aveva fornito le prime istruzioni concernenti i tempi e le modalità di invio della predetta comunicazione.
Si rammenta che l’obbligo comunicazionale è rivolto esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.
Diversamente, i lavoratori oggetto di comunicazione obbligatoria sono coloro che svolgono attività di cui all’art. 2222 c.c., ad esclusione delle seguenti tipologie di lavoro:
A seguito di alcuni quesiti recentemente sollevati, l’INL, con la nota del 27 gennaio 2022, n. 109, ha fornito ulteriori chiarimenti sotto forma di FAQ.
Gli enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale non hanno l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, in quanto l’adempimento riguarda esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditore.
Diversamente, qualora gli Enti svolgano un’attività d’impresa - seppur in via marginale – hanno l’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.
L’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali non è previsto per le aziende di vendita diretta a domicilio con riferimento alla figura dell’incaricato alla vendita occasionale.
L’adempimento non trova applicazione in quanto – nel caso in oggetto – l’attività lavorativa non è inquadrabile nella definizione contenuta nell’art. 2222 c.c., bensì nell’ambito dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. i) del D.P.R. n. 917/1986.
L’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali non è previsto nei casi di prestazione effettuata dal procacciatore d’affari occasionale, in quanto i redditi prodotti dagli stessi rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’art. 67, comma 1, lett. i) del D.P.R. n. 917/1986.
La pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici non hanno l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, in quanto essa si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditore.
I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale sono esclusi dall’obbligo di comunicazione, in quanto riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c.
Inoltre, la comunicazione non è obbligatoria – a mero titolo esemplificativo – neppure per i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.
L’obbligo di comunicazionale è previsto per la prestazione di lavoro effettuata con modalità telematica, tuttavia non trova applicazione qualora l’attività rientri nella fattispecie delle prestazioni intellettuali.
La comunicazione non è prevista per i lavoratori autonomi occasionali dello spettacolo, in quanto gli stessi sono già oggetto degli specifichi obblighi di comunicazione, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.
L’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali non è previsto per i percorsi formativi formalizzanti, in quanto non sono qualificabili come attività di impresa.
La comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali non è obbligatoria per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD, se svolte senza finalità di lucro.
Gli studi professionali – non organizzati in forma di impresa – non hanno l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.
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