Pubblicata la legge di delegazione europea 2016-2017

Pubblicato il 07 novembre 2017

La legge n. 163 del 25 ottobre 2017, cosiddetta Legge di delegazione europea 2016–2017, è stata pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” n. 259 del 6 novembre 2017. Entra in vigore il 21 novembre 2017.

Con tale Legge, il Parlamento delega il Governo a recepire diverse direttive europee ed altri atti dell’Unione europea. La legge di delegazione europea è, infatti, uno degli strumenti a disposizione degli Stati membri in grado di consentire “il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento dell’Unione europea”.

Recepimento delle norme in materia tributaria

La legge di delegazione europea 2016-2017 si snoda in 15 articoli ed un allegato A. Nell'articolo 1 della legge, si delega il Governo a recepire nell’ordinamento italiano “secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 234/2012 i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A.”

In tale allegato A, vi sono 28 direttive di cui quattro che appartengono all’ambito tributario, per le quali la delega non ha previsto principi e criteri specifici in aggiunta a quelli generali.

Si tratta, nello specifico, delle seguenti direttive:

Accesso alle informazioni in materia di riciclaggio

In particolare quest'ultima direttiva modifica l’articolo 22 della direttiva 2011/16/Ue, in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Con la modifica da attuare al citato articolo, si prevede che le autorità fiscali possano accedere alle informazioni in materia di riciclaggio ottenute a norma della direttiva 2015/849/Ue.

Le finalità di tale correzione spaziano dal controllo da parte delle istituzioni finanziarie della corretta applicazione della direttiva 2011/16/Ue, fino alle maggiori possibilità di successo che le autorità fiscali avrebbero nella lotta contro evasione fiscale e frode fiscale.

Altre direttive

Sempre al fine di controllare l'evasione fiscale e le frodi, l'Esecutivo si muoverà nella direzione di recepire le altre due direttive finalizzate rispettivamente allo “scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale” e al “contrasto delle pratiche di elusione fiscale”.

La prima direttiva citata (Direttiva (Ue) 2016/881), muovendo dall’esigenza di far fronte a pratiche di pianificazione fiscale aggressiva poste in essere soprattutto dalle società multinazionali, estende l’ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni. Così, viene ampliato l’obbligo, per le imprese controllanti capogruppo di un gruppo di imprese multinazionali fiscalmente residenti in uno stato membro, di presentare una rendicontazione paese per paese relativamente al periodo d’imposta di rendicontazione. Si tratta della cosiddetta rendicontazione “country by country reporting” (o “CbCR”).

La Direttiva (Ue) 2016/1164 mira, invece, a contrastare pratiche di elusione fiscale assicurando che l’imposta sia versata nel luogo in cui gli utili e il valore sono generati. Per fa ciò, la direttiva agisce su più fronti, quali:

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