Il preliminare di vendita (nella specie, immobiliare) rientra nell'area degli accordi definitivi ed è idoneo a giustificare il diritto del mediatore alla provvigione, rendendo irrilevanti le ulteriori vicende contrattuali.
In altre parole, una volta concluso l'accordo preliminare con l'intervento del mediatore, il medesimo acquista il diritto alla provvigione a prescindere dalla stipulazione del contratto definitivo, specialmente se le parti non vi addivengono perché scelgono di sciogliere per mutuo dissenso il preliminare.
E' quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con sentenza n. 24397 depositata il 30 novembre 2015, riconoscendo il diritto alle provvigioni in favore di un'agenzia immobiliare intervenuta nella vendita di un immobile, posto che – come rilevato in sede di merito – le parti avevano concluso un accordo c.d. "preliminare di preliminare" ove figurava la descrizione del bene, l'indicazione del prezzo, le modalità di pagamento, la data di stipula del contratto definitivo ed era altresì appurato che le stesse avessero posto in essere tutti gli elementi occorrenti alla conclusione dell'affare ex art. 1755 c.c..
Detto accordo costituiva già di per sé un vincolo per le parti idoneo a far maturare le provvigioni per l'agenzia, nonostante mancasse l'indicazione della data di consegna dell'immobile.
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