La copia del provvedimento trasmessa a mezzo Pec dalla cancelleria equivale all’originale presente nel fascicolo informatico e, dunque, può considerarsi una copia autentica.
Ed infatti, la comunicazione con cui la medesima è stata trasmessa reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione.
In questo contesto, va considerata come priva di rilievo l’eventuale irrituale attestazione eseguita dal difensore con modulo adesivo da lui firmato.
Sulla base di questi assunti la Corte di cassazione, con ordinanza n. 3386 depositata il 22 febbraio 2016, ha ritenuto procedibile il ricorso depositato da un legale a cui era stata allegata, come copia autentica del provvedimento impugnato, quella di cui il medesimo aveva ricevuto comunicazione dalla cancelleria, per tramite di posta elettronica certificata.
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