Il provvedimento espulsivo del Prefetto – in ipotesi di trattenimento illegale dello straniero nel territorio dello Stato – è sindacabile solo ove gli accertamenti di fatto su cui è fondato siano erronei o mancanti, oppure ove il cittadino straniero non abbia potuto esercitare la propria opzione in ordine alla richiesta di rimpatrio mediante partenza volontaria.
Detto provvedimento non può dunque essere dichiarato illegittimo solo perché non contenga un termine sulla partenza volontaria, in quanto tale mancanza può incidere sulla misura coercitiva adottata, ma non anche sulla validità del provvedimento medesimo.
Lo ha dichiarato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile – con ordinanza n. 18540 del 21 settembre 2016 – respingendo il ricorso di un cittadino cubano, colpito da provvedimento di espulsione dal territorio italiano, in quanto entrato privo di visto valido ai fini del soggiorno.
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