Il sistema UNIMIENS consiste in un flusso di dati che va a comporre il contenuto del modello DM10 di “nuova generazione” il quale, anche se generato dal sistema informatico dell’Inps, ha le stesse caratteristiche ed informazioni del DM10 cartaceo.
Di fatto, la modifica delle modalità di redazione di questo ultimo modello, ossia il passaggio dal cartaceo, inviato all’Inps, al telematico, generato dal sistema dell’istituto previdenziale, non ha comportato alcuna modifica sotto il profilo della necessaria provenienza dei “flussi informativi” dall’azienda interessata.
Da ciò consegue che i dati risultanti anche sulla base del modello telematico sono utilizzabili dal Pubblico ministero ai fini della prova dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore.
Non sussiste, infatti, alcuna ragione per non ritenere applicabile, anche in questo contesto, il consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute, l’onere incombente sul Pm di dimostrare l’avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con la produzione del modello DM10.
Questo, con la conseguenza che spetta all’imputato la dimostrazione, in difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l’assenza del materiale esborso delle somme.
E’ quanto si evince dalle conclusioni della sentenza di Cassazione, Terza sezione penale, n. 42715 del 10 ottobre 2016.
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