Nuova pronuncia di Cassazione sui criteri di identificazione delle società di fatto nei rapporti di diritto tributario.
E’ stata definitivamente confermata la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto legittimo l’avviso di accertamento emesso nei confronti di due professionisti alla luce della ritenuta sussistenza di una società di fatto, tra gli stessi.
La CTR aveva giudicato che la predetta sussistenza emergesse, non solo dalla esteriorizzazione del vincolo sociale, ma anche dall'attività in comune svolta dai contribuenti e da una serie di indizi gravi precisi e concordanti.
I due interessati si erano rivolti alla Suprema corte lamentando, tra gli altri motivi, il mancato raggiungimento della prova circa l'esistenza della società in questione.
Con ordinanza n. 24881 del 15 settembre 2021, la Corte di cassazione ha giudicato la loro impugnazione infondata.
Il giudice di merito, infatti, aveva non solo evidenziato l'esistenza di una società di fatto che si manifestava come tale dinanzi ai terzi, ma anche accertato la sussistenza dei requisiti specifici di tale tipo di compagine ex art. 2247 c.c., desumendoli da elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti.
Difatti, erano stati congruamente valutati:
La richiesta di una nuova valutazione dei fatti, essendo quella effettuata congruamente motivata, non poteva dirsi consentita in sede di legittimità.
Nella decisione, i giudici di Piazza Cavour hanno richiamato diverse pronunce di Cassazione relative alla prova della sussistenza della società di fatto, prova che - hanno ribadito - anche se non può essere desunta dalla mera esteriorizzazione del vincolo nei confronti dei terzi, può essere però dedotta dall'esistenza di indici presuntivi.
Hanno così ricordato come tale sussistenza, nel rapporto tra i soci, non possa essere tratta soltanto dalle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte, essendo necessaria la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o mediante presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, quali: il fondo comune, l'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, il vincolo di collaborazione in vista di detta attività.
E ancora: “l'esistenza di un'attività imprenditoriale societaria richiede, ai fini fiscali, sia il requisito dell'apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi, quale indice rivelatore della reale esistenza di tale società, sia l'effettiva esistenza degli elementi costitutivi di tale vincolo, che l'amministrazione può provare anche in via presuntiva”.
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