L’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione ha recentemente messo a punto una Rassegna delle più recenti pronunce emanate in sede di legittimità in materia di protezione internazionale.
La rassegna, contenuta nella Relazione n. 1 del 4 agosto 2020, ricomprende le decisioni assunte negli ultimi sei mesi (gennaio-giugno 2020).
Il corposo elaborato è suddiviso in due parti, rispettivamente dedicate alle questioni di diritto sostanziale, la prima, e alle problematiche di diritto processuale, la seconda.
Le pronunce di Cassazione, nell’ambito delle questioni di carattere sostanziale, sono raggruppate per temi e riguardano:
In particolare, viene riportata la casistica giurisprudenziale in tema di “rifugio”, che ricomprende le fattispecie di riduzione in schiavitù, violenza domestica, omosessualità e mutilazioni genitali femminili.
Matrimonio imposto, reclutamento coattivo, conflitto armato, condanna nel Paese d’origine sono invece i casi fatti rientrare dalla giurisprudenza nell’ambito della protezione sussidiaria.
Sul tema dell’abrogata protezione umanitaria - e in considerazione, comunque, dell’applicabilità ratione temporis della previgente normativa rispetto alle domande di permesso di soggiorno per motivi umanitari presentate prima dell’entrata in vigore del Dl n. 113/2018 - vengono ripresi gli ultimi arresti di legittimità in materia, che riconoscono alla protezione umanitaria medesima una natura residuale ed atipica.
Per quel che concerne l’ambito processuale, dopo un richiamo alle ultime modifiche ordinamentali e ai recenti interventi procedimentali, vengono affrontate le problematiche relative all’udienza e all’audizione del richiedente, al principio della domanda, all'onere probatorio attenuato e all'onere di allegazione fino alla portata del dovere di cooperazione del ricorrente.
L’ultimo paragrafo della rassegna si occupa, infine – nell’ambito delle questioni di diritto processuale – dei contrasti giurisprudenziali sollevati per quel che concerne l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e il raddoppio del contributo unificato.
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