È stata confermata dalla Cassazione la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto la domanda di protezione internazionale di un cittadino extracomunitario, proveniente dalla Libia.
I giudici di legittimità - ordinanza n. 2861 del 6 febbraio 2018 - hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso dallo stesso promosso, confermando quanto rilevato dalla Corte territoriale: la narrazione dei fatti svolta dal richiedente asilo riguardava solo la ricerca di una prospettiva di miglioramento della propria vita.
La ragione della provenienza, da quanto era stato dedotto, non era caratterizzata da violenza indiscriminata e il richiedente non apparteneva nemmeno ad una particolare categoria soggettiva svantaggiata.
Per gli Ermellini, il ricorrente non aveva spiegato quale connessione vi fosse tra il suo transito nel territorio libico e il contenuto della domanda di protezione internazionale, con ciò rendendo questa parte della sua vicenda effettivamente irrilevante.
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