L’Aula del Senato, nella seduta del 21 dicembre 2017, ha approvato, in via definitiva, due disegni di legge, rispettivamente sulla protezione dei testimoni di giustizia e sugli orfani di crimini domestici.
Il primo provvedimento detta, in primo luogo, le condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, intervenendo con una puntuale definizione di tali soggetti.
Per testimone di giustizia si intende chi:
Le speciali misure di protezione previste dal testo vengono applicate a questi soggetti, nonché, se ritenute necessarie, anche ai soggetti (denominati “altri protetti”) che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia.
Le misure di protezione specificamente sancite possono consistere in:
Il termine di durata di dette misure è non superiore ai sei anni ma, se necessario, potrà essere esteso anche oltre, in caso di richiesta motivata dell'autorità che ha formulato la proposta.
Con particolare riferimento alle misure di tutela, le stesse sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto.
L’altro testo approvato interviene, invece, con disposizioni di modifica al Codice civile, al Codice penale, al Codice di procedura penale in favore degli orfani per crimini domestici, ossia i figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, che siano rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.
Tra queste, si segnala la previsione sul gratuito patrocinio, ai sensi della quale gli orfani possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti.
Disciplinate, altresì, le circostanze aggravanti dell'omicidio familiare, il sequestro conservativo dei beni e la provvisionale, l'indegnità a succedere in caso di condanna e patteggiamento, il diritto a una quota di riserva nelle assunzioni, la sospensione della pensione di reversibilità all’imputato con trasferimento della medesima ai figli, l'accesso gratuito ai servizi di assistenza medico-psicologica, l'affidamento dei minori, l'assegnazione di alloggio di edilizia pubblica, possibilità di cambiamento di cognome.
Viene, inoltre, esteso anche agli orfani di crimini domestici il Fondo per le vittime di mafia, usura e reati intenzionali violenti, con previsione di un incremento di dotazione di 2 milioni di euro annui, destinati a borse di studio in favore degli orfani e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa.
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