Si rinnova anche quest'anno per le aziende (e per le PA) l'obbligo di inviare il Prospetto informativo disabili. La scadenza è confermata al 31 gennaio, ma cambiano le sanzioni per gli eventuali trasgressori.
Facciamo il punto sull'adempimento che, ricordiamo, è obbligatorio solo qualora ci siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale al 31 dicembre 2021 per il prospetto informativo in via di trasmissione.
Quali datori di lavoro sono obbligati? Come si compila? Quali sanzioni si applicano?
Approfondiamo di seguito tutti gli aspetti relativi alla gestione dell'adempimento da parte dei datori di lavoro e dei professionisti che operano per loro conto.
Con il Prospetto Informativo disabili il datore di lavoro "dichiara" alla Regione nella quale opera la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi assunzionali di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette e i posti di lavoro con relative mansioni disponibili.
La dichiarazione presenta una duplice utilità: consente agli uffici del collocamento mirato di verificare l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ai datori di lavoro di tenere costantemente sotto controllo la propria situazione occupazionale, evitando possibili sanzioni.
Sono obbligati all’invio del prospetto informativo i datori di lavoro sia pubblici (l’obbligo riguarda infatti anche le Pubbliche Amministrazioni) sia privati (inclusi gli enti pubblici economici) che occupano almeno 15 dipendenti su base nazionale.
Il prospetto va inviato solo se, rispetto all’ultimo invio, si registrino cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, determinando quindi una scopertura della quota di riserva stessa. Fa eccezione il caso della compensazione intergruppo in cui l’azienda indicata per le unità assunte in eccedenza o riduzione è tenuta a presentare il Prospetto Informativo anche nel caso non sia obbligata.
Si ricorda che le quote di riserva cambiano in base al numero dei lavoratori occupati. L'articolo 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68 stabilisce infatti che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nelle seguenti misure:
I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti sono tenuti inoltre ad assumere soggetti non disabili ma appartenenti a specifiche categorie protette nella misura di 1 lavoratore se occupano da 51 a 150 dipendenti e dell'1% se occupano più di 150 dipendenti.
N.B. Occorre fare presente che l'insorgenza di nuovi obblighi di assunzione ai sensi dell’articolo 9, comma 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 non fa scattare l'obbligo di invio del prospetto ma determina solo l’obbligo di invio della richiesta di assunzione, entro 60 giorni dalla scopertura.
Alcuni datori di lavori devono presentare il Prospetto Informativo omettendo dal computo specifiche categorie di lavoratori. Più in dettaglio, i datori di lavoro che operano nel settore:
⦁ del trasporto aereo, marittimo e terrestre dovranno omettere dal computo il personale viaggiante e navigante;
⦁ degli impianti a fune dovranno omettere dal computo il personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto;
⦁ dell'autotrasporto dovranno omettere dal computo il personale viaggiante;
⦁ edile dovranno omettere dal computo il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore.
Nel Prospetto informativo va indicato il numero complessivo dei lavoratori dipendenti occupati, il numero e il nominativo dei lavoratori computati nella quota di riserva, i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili e/o per le categorie protette.
Il Prospetto informativo disabili va trasmesso esclusivamente per via telematica al nodo regionale dove è ubicata la sede legale del datore di lavoro o la sede legale del soggetto abilitato che opera per suo conto se l'invio non è fatto direttamente, secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
I datori di lavoro con sede legale e unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda.
Se il prospetto è inviato da un’azienda capogruppo si applica la regola dell’azienda capogruppo.
Oltre che dal datore di lavoro, l’invio telematico può essere fatto anche per il tramite dei seguenti soggetti abilitati:
E' necessario accreditarsi seguendo le modalità indicate dalla Regione/Provincia Autonoma.
Al termine della procedura il sistema rilascia una ricevuta di trasmissione, che fa fede, salvo prova di falso, di assolvimento dell'obbligo di legge.
Una importante novità riguarda le sanzioni.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 194 del 30 settembre 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 7 dicembre 2021) ha aumentato gli importi delle sanzioni amministrative adeguandole sulla base della variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel periodo di riferimento gennaio 2010 - dicembre 2020 (pari a +10,6%).
Di seguito si fornisce il quadro delle nuove sanzioni applicabili.
Violazione
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Fino al 31 dicembre 2021
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Dal 1° gennaio 2022
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Mancato invio del prospetto informativo (articolo 9, comma 6, della legge n. 68/1999) |
635,11 euro
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702,43 euro
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Per ogni giorno di ritardo (dal giorno successivo al 31 gennaio)
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30,76 euro
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34,02 euro
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