Prosecuzione azienda del de cuius con assunzione di debiti

Pubblicato il 04 novembre 2020

Nell’ipotesi in cui più eredi esercitino, congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto dell'azienda già appartenuta al "de cuius", non si configura una mera amministrazione di beni ereditari in regime di comunione incidentale di godimento.

Il tal caso si è in presenza di un esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto.

Conseguentemente, in ordine alla responsabilità per i debiti contratti nell'esercizio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità successoria delle persone anzidette e le eventuali limitazioni di responsabilità ad essa correlate.

Responsabilità solidale di società e soci anche per debiti precedenti

Così la Corte di cassazione con ordinanza n. 24197 del 2 novembre 2020, nell’ambito di un giudizio instaurato da una lavoratrice nei confronti della Snc costituita dagli eredi del titolare di una ditta individuale, presso cui aveva lavorato.

La donna chiedeva di vedersi riconoscere alcune differenze retributive ma la società convenuta aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il rapporto di lavoro intercorso esclusivamente con il titolare della ditta, mentre la società si era costituita successivamente, con soluzione di continuità rispetto all'impresa gestita dal de cuius.

La Corte d'Appello aveva invece ravvisato una legittimazione passiva delle parti convenute giacché la società di fatto, costituitasi fra gli eredi, era succeduta nei rapporti giuridici dell'impresa individuale del de cuius.

Tale società di fatto si sarebbe poi trasformata in società in nome collettivo fra gli eredi, ex art. 2297 c.c., con conseguente responsabilità solidale fra società e soci anche per i crediti antecedenti alla regolarizzazione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prestazioni integrative Fondo TLC: domanda e procedura di accesso

08/04/2025

Premi INAIL: primo accesso ispettivo non interrompe la prescrizione

08/04/2025

Sanzioni per ritenute previdenziali non versate: il termine INPS è di 90 giorni

08/04/2025

Bonus barriere architettoniche 75%: doppio massimale per edifici con accesso comune

08/04/2025

Bonus ai dirigenti e plusvalenze esenti: quale deduzione

08/04/2025

Comunità Energetiche Rinnovabili: domande al GSE prorogate a novembre 2025

08/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy