Le modalità di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali i cui termini sono stati prorogati dal Decreto Crescita sono oggetto della risoluzione n. 71/E/2019.
Nello specifico, i commi 3 e 4 all’articolo 12- quinquies del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, sanciscono che per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dell’Iva, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019. Le stesse disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese.
Di conseguenza, al ricorrere delle suddette due condizioni, la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti si applica anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:
applicano il regime forfetario agevolato;
applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
Tenuto conto del tenore letterale della norma, che ha prorogato “al 30 settembre 2019” “i termini dei versamenti … che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019”, l’Agenzia – nella risoluzione n. 71 del 1° agosto 2019 – predispone due nuovi schemi contenenti le scadenze delle rate e gli interessi dovuti da coloro che hanno optato per la proroga.
I prospetti riguardano rispettivamente i titolari di partita Iva e i non titolari di partita Iva.
Nel caso di versamento in unica soluzione, per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga – sia titolari che non titolari di partita Iva - il calendario da osservare è il seguente:
entro il 30 settembre 2019;
entro il 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
In caso di versamento rateizzato, invece, vi sono delle differenze tra i titolari di partita Iva e i non titolari di partita Iva.
Per i titolari di partita Iva, si potranno, al massimo, utilizzare tre rate con la seguente decorrenza:
Per i soggetti non titolari di partita Iva, il pagamento in un numero massimo di tre rate potrà avvenire:
Se, invece, si volesse far decorrere il primo pagamento dal 30 ottobre 2019, subendo così la maggiorazione dello 0,40%:
Ricorda l’Agenzia che resta ferma la facoltà per i contribuenti di versare, prima del 30 settembre 2019, le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, senza quindi beneficiare della proroga.
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