In tema di locazione abitativa a canone concordato (3 anni più 2), la legge deve interpretarsi nel senso che la locazione si intende prorogata di un biennio dalla scadenza del triennio di durata – sempre che il locatore non abbia in relazione ad essa dato la prevista disdetta motivata – soltanto qualora il conduttore abbia anteriormente manifestato l’intenzione di rimanere nell'immobile e, quindi:
In mancanza di tali eventualità- ossia, se in altre parole non sia intervenuta una trattativa per il rinnovo – la locazione deve invece intendersi automaticamente cessata alla scadenza del triennio, senza necessità di disdetta da parte dello stesso conduttore, trovando applicazione il primo comma dell’art. 1596 c.c.
Resta da rilevare che la manifestazione di volontà di procedere al rinnovo su iniziativa di una delle parti e l’esito negativo della trattativa, rimangono, in linea generale, disancorate da una indicazione di termini.
E’ tuttavia palese che, dovendo la mancanza di una trattativa poi sfociata nel rinnovo dare certezza alla situazione contrattuale, nel senso del non verificarsi della sua scadenza al decorso del triennio e quindi della proroga biennale, ne deriva che l’iniziativa di rinnovo contrattuale debba necessariamente collocarsi prima della scadenza del triennio.
E’ quanto emerge dalla sentenza n. 16279 depositata dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, il 4 agosto 2016.
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