Con la proroga, da parte del DL Ristori quater, al 1° marzo 2021 del termine finale entro cui effettuare il versamento delle rate della Rottamazione-ter e del saldo e stralcio in scadenza nell’anno 2020, l’AeR ha aggiornato le Faq in materia.
Lo si apprende dal comunicato stampa del 4 dicembre 2020.
Dunque, il Decreto n. 157/2020 ha introdotto novità in materia di riscossione differendo dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 l’obbligatorietà del versamento delle rate della rottamazione-ter e del Saldo e stralcio, senza andare incontro alla perdita delle agevolazioni.
Rilevante è la specifica che la data del 1° marzo 2021 deve essere osservata strettamente non essendo valida la tolleranza di 5 giorni per effettuare il versamento.
Per quanto riguarda le rate in scadenza nell’anno 2021 ed oltre, rimangono fermi i termini di pagamento riportati sulla comunicazione ricevuta dall’Agenzia, compresi i 5 giorni di tolleranza.
La soglia di debito, fissata in origine a 60 mila euro, viene elevata a 100 mila euro per le richieste presentate dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, ed ottenere una rateizzazione fino a 6 anni, senza dover presentare la documentazione che attesti lo stato di comprovate difficoltà economiche.
Il Decreto Ristori quater apre ad una nuova possibilità di rateazione per i contribuenti decaduti da precedenti rateizzazioni prima del periodo di sospensione dell’attività di riscossione stabilita dal decreto Cura Italia (DL n. 18/2020): costoro possono avanzare richiesta di nuova rateazione, senza dover pagare le rate arretrate, entro il 31 dicembre 2021.
Tale possibilità viene estesa anche a coloro che avevano già perso i benefici delle misure agevolative della prima Rottamazione (D.L. n. 193/2016) e della Rottamazione-bis (D.L. n. 147/2017).
Per quanto riguarda le rate scadenti nel periodo di sospensione, si spiega che vanno saldate entro il 31 gennaio 2021.
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