Con comunicato del 5 aprile 2016, il Consiglio nazionale forense ha inviato al Ministero della Giustizia il proprio parere il ordine allo schema di Decreto ministeriale concernente il “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per la professione forense”.
In proposito, il Cnf ha proposto una regolamentazione più dettagliata delle tre prove che il praticante è tenuto a sostenere nel corso dei 18 mesi di tirocinio obbligatorio, il cui mancato superamento impedisce il rilascio del certificato di compiuta pratica.
In particolare le verifiche intermedie, per accedere alle quali occorre frequentare almeno l’80% delle lezioni, devono essere eseguite al termine dei primi due semestri e consistere in due test a risposta multipla composti da almeno 30 domande su argomenti relativi agli insegnamenti svoli, con superamento della prova in caso di risposta esatta ad almeno due terzi di esse.
La prova orale consiste invece in una sorta di simulazione dell’esame di Stato, facendo in modo che siano dedicate – aggiunge il Cnf all'art. 8 dello schema di Dm – almeno 4 ore alla prova scritta e 30 minuti alla prova orale.
Il Consiglio propone infine dei correttivi ai contenuti dei corsi di formazione per i tirocinanti, in modo che siano mirati alla effettiva preparazione per lo svolgimento dell’attività professionale.
A tal fine chiede di eliminare tra le materie di insegnamento, rispetto alla bozza del decreto, diritto costituzionale tributario dell’Unione europea e internazionale, aggiungendo invece organizzazione e amministrazione dello studio professionale, profili contributivi e tributari della professione di avvocato e ordinamento giudiziario.
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