Proposta di conciliazione del giudice già applicabile
Pubblicato il 01 luglio 2013
Tra le misure del Decreto fare
n. 69 del 21 giugno 2013 contemplate ai fini dell'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, la previsione che introduce, all'articolo 185-bis del Codice di procedura civile, la proposta di conciliazione del giudice è di immediata operatività a partire dal 22 giugno, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nel Decreto medesimo.
La nuova disposizione prevede il dovere per il giudice civile di formulare alle parti, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto a questa proposta transattiva o conciliativa, senza giustificato motivo, saranno valutabili dal giudice ai fini del giudizio.
Si segnala che le disposizioni reintroduttive della mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità per l'instaurazione delle cause in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, saranno, invece, applicabili decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto.