Pronte le regole per l’assolvimento delle accise da parte del rappresentate fiscale

Pubblicato il 20 novembre 2012 Oggetto della determinazione n. 24211 del 14 novembre 2012, del direttore dell’agenzia delle Dogane, Giuseppe Peleggi, è l’individuazione delle procedure per l’autorizzazione, per la prestazione della garanzia e per la tenuta della contabilità del rappresentante fiscale designato per la vendita nel territorio dello Stato di prodotti già assoggettati ad accisa in altro Stato membro, ad eccezione dei tabacchi lavorati.

Per rappresentante fiscale si intende il soggetto che ha sede nel territorio dello Stato e che è stato designato dal venditore e debitore dell’accisa relativa ai prodotti spediti.

Tale soggetto – secondo quanto si legge nella determinazione – per svolgere la sua attività di rappresentante deve richiedere l’autorizzazione preventiva all’ufficio delle Dogane, comunicando i propri dati identificativi, il proprio numero di partita IVA, la propria sede, oltre che i dati identificativi del venditore che l’ha designato, con atto scritto, come proprio rappresentante fiscale. Il rappresentante fiscale è, inoltre, tenuto a comunicare anche i dati identificativi dei venditori dai quali venga designato in un successivo momento. Prima dell’inizio della sua attività, al rappresentate fiscale viene attribuito un codice ditta.

Non è tenuto a richiedere l’autorizzazione, ma è sufficiente solo una preventiva comunicazione all’Ufficio, lo spedizioniere doganale che è iscritto da almeno tre anni all’albo professionale istituito con Legge n. 1612/1960.

Relativamente agli adempimenti da rispettare, il rappresentante fiscale è tenuto, prima di ciascuna spedizione, a comunicare all’ufficio doganale che l’ha autorizzato i dati identificativi del venditore e, se diverso, dello spedizioniere; i dati identificativi del destinatario; il tipo e il numero identificativo della documentazione commerciale emessa; la natura dei prodotti spediti e la quantità e la qualità degli stessi con riferimento al codice di nomenclatura combinata.

A tale comunicazione deve essere allegata la garanzia prestata per l’ammontare dell’accisa gravante sui prodotti spediti o, eventualmente, la quietanza relativa all’avvenuto pagamento dello stesso importo. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro delle singole forniture effettuate nel quale sono riportati i dati relativi a ciascuna operazione, incluso il numero di riferimento della documentazione commerciale di accompagnamento dei prodotti e i documenti che attestano il pagamento dell’imposta sul territorio nazionale.

Il pagamento dell’accisa deve avvenire entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo del prodotto al destinatario, se l’imposta non è stata assolta prima della spedizione. Le modalità di pagamento dell’accisa sono le seguenti:

- presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
- presso gli Uffici delle Poste Italiane con versamento sul c/c postale della competente Tesoreria;
- presso gli sportelli bancari o gli Uffici delle Poste Italiane mediante modello F24.
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