Pronte le istruzioni operative di Bankitalia in tema di antiriciclaggio sugli "obblighi di adeguata verifica"

Pubblicato il 12 aprile 2013 Il 3 aprile 2013, la Banca d’Italia ha emanato l’atteso “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”, ora reso disponibile sul sito internet dell'Autorità di vigilanza.

Il provvedimento, destinato ad una folta lista di intermediari finanziari, espressamente indicati nel testo, individua gli elementi da considerare per la valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 20 del Dlgs 231/07, disciplinando i sistemi, le procedure ed i rapporti che devono essere tenuti con la clientela delle banche e gli intermediari finanziari italiani (SIM, SGR, SICAV, Poste Spa, ecc.) o operanti in Italia. A sorpresa le disposizioni in oggetto non interessano le società di assicurazioni, per le quali sarà la stessa Ivass a pronunciarsi al riguardo.

L’aspetto più atteso del provvedimento, per la sua delicatezza, è quello relativo all’identificazione dei titolari effettivi dei rapporti con gli intermediari. Al riguardo, Bankitalia precisa che questa figura deve coincidere con la persona fisica (o più di una) che esercita il controllo diretto sul cliente, adottando come definizione di “controllo” quella del Codice civile e del Testo unico della finanza.

Riguardo alle banche, invece, viene enfatizzata la necessità di acquisire maggiori informazioni (adeguata verifica rafforzata) in caso di operazioni con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 e 200 euro), perché in questi casi è maggiore il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Pertanto, il provvedimento specifica che in presenza di operazioni di deposito, prelievo o pagamento per importi unitari superiori a 2.500 euro, gli intermediari devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare le ragioni del comportamento. E in caso di assenza di giustificazione dell’operazione, l’intermediario può astenersi dall’effettuare l’operazione o dalla prosecuzione del rapporto continuativo.
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