E’ responsabile la banca per i danni arrecati ai terzi dal promotore finanziario, posto che il compimento, da parte di quest’ultimo, di condotte (accertate dal giudice) dolosamente volte a dissimulare il reale negativo andamento delle gestioni patrimoniali a lui affidate, fa presumere il nesso di causalità tra detto illecito del promotore ed il danno subito dall'investitore, consistito nella perdita totale o parziale del capitale investito.
E’ fatta in ogni caso salva la prova contraria, spettante al promotore od alla banca, che il profilo di rischio del cliente è stato rispettato, ovvero che le perdite si sarebbero ugualmente verificate (in pari o in diversa misura) anche se il profilo di rischio del cliente fosse stato rispettato o se l’illecito del promotore non vi fosse stato, ovvero che il cliente non avrebbe disinvestito anche se fosse stato reso edotto del reale andamento negato della gestione patrimoniale.
Sulla scorta di questi principi, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha accolto la richiesta di un risparmiatore volta ad ottenere la condanna di un Istituto di credito al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti per l’affidamento (non andato a buon fine) di due gestioni patrimoniali per il tramite di un promotore finanziario nella predetta banca operante.
Non trova dunque conferma la tesi dei Giudici di merito, secondo cui, non essendo stata fornita la prova della mala gestio, non si sarebbe potuto affermare il nesso di causalità tra la condotta del promotore ed i danni arrecati al risparmiatore. Al contrario - conclude la Corte con sentenza n. 18363 del 26 luglio 2017 - poiché trattasi nella specie (come accertato in sede penale) di condotta dolosa, il danno risiede in re ipsa.
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