Promittente venditore non cancella ipoteca. Acquirente dispensato da offerta

Pubblicato il 20 novembre 2015

Nel preliminare di vendita immobiliare, l'inadempienza del promittente venditore all'obbligo di provvedere alla cancellazione di pregresse ipoteche, ovvero, la sopravvenienza di iscrizioni o trascrizioni implicanti pericolo di evizione, non osta a che il promissario acquirente possa comunque decidere l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. Ciò comporta che il promissario medesimo, ove si avvalga di tale facoltà, sia dispensato dall'onere di pagamento o dalla formale offerta del prezzo, potendo chiedere che il giudice fissi in tal caso le condizioni e le modalità di versamento idonee ad assicurare l'acquisto del bene libero da vincoli e a garantirlo dal rischio di evizione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 23683 depositata il 19 novembre 2015, accogliendo il ricorso di un promissario acquirente, volto ad ottenere, stante l'inadempimento del venditore, sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. (respinta in appello), traslativa del diritto di proprietà su di un terreno oggetto di preliminare di vendita.

A parere della Cassazione infatti, la condizione contrattuale alla consegna (invocata dalla parte venditrice), ovvero il pagamento del residuo prezzo, sarebbe stata nel caso di specie superata, tenuto conto che il promissario acquirente -  che aveva chiesto cumulativamente l'azione di riduzione del prezzo per mancata cancellazione di ipoteca - era dispensato dall'onere di pagamento e di effettuazione dell'offerta del prezzo.

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