Sebbene l’acquirente iniziale della copia di un programma per pc accompagnata da una licenza d’uso illimitata abbia il diritto di vendere d’occasione tale copia e la sua licenza ad un subacquirente, egli non può per contro – allorché il supporto fisico originale della copia che gli è stata consegnata sia deteriorato, distrutto o smarrito – fornire a tale subacquorente la copia di riserva senza l’autorizzazione del titolare del diritto.
E’ questa l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia Ue, con sentenza del 12 ottobre 2016 – C 166/2015, circa la Direttiva 2009/24/CE artt. 4 e 5 (relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore), chiamata, in via pregiudiziale, a pronunciarsi sulla vicenda di due coniugi lettoni, sottoposti a procedimento penale per aver venduto in un mercato on line diversi programmi per pc (su supporti fisici non originali) editi da Microsoft, come talune versioni di Microsoft Windows o del software Microsoft Office, tutelati dal diritto d’autore.
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