La Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha confermato la responsabilità penale di un rappresentante di un’eliografia – respingendone il ricorso - per il reato di cui all'art. 171 bis Legge 633 del 22 aprile 1941, per aver detenuto all'interno del personal computer aziendale, programmi per elaboratore privi di licenza d’uso e la copia di un compendio di istituzioni di diritto privato.
Secondo la Corte Suprema, in particolare, l’elemento da cui dedurre la responsabilità penale, è la destinazione dei programmi in detenzione a scopi commerciali e non per uso personale.
Il ricorrente, infatti, svolgeva professionalmente attività di assistenza anche in campo informatico, per cui la finalità di commercio e d’impresa ben può desumersi non soltanto dalla vendita diretta dei programmi per elaboratore, ma anche dalla loro installazione sugli apparecchi e, più in generale, dalla loro utilizzazione in favore dei clienti.
E’ infatti evidente – conclude la Corte con sentenza n. 23365 del 7 giugno 2016 - che l’istallazione su pc di c.d. “pacchetti software” duplicati dall'originale, comporta per l’acquirente ed il cliente il vantaggio di non dover acquistare detto software, con notevole risparmio di denaro, che si riverbera in una violazione del diritto d’autore ai danni “economici” del produttore del programma medesimo, coperto da brevetto.
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