Una sentenza del tribunale di Torino sulla qualificazione dei rapporti di lavoro, depositata il 5 aprile 2005, afferma che i collaboratori a progetto impiegati con le tipiche modalità dei dipendenti hanno diritto alla trasformazione del proprio contratto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Di conseguenza, il recesso intimato dal datore di lavoro integra gli estremi di un licenziamento "ad nutum", senza giusta causa, e come tale illegittimo. Vi è l'obbligo di reintegra nel posto di lavoro se alla fattispecie contrattuale sotto esame è applicabile l'articolo 18 della Legge n. 300/1970.
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