E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2016 il Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della Legge professionale forense, ai fini dell'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.
Il provvedimento prevede, in particolare, che per poter aderire alle associazioni multidisciplinari - costituite o partecipate, ossia, da avvocati con altri liberi professionisti -, i professionisti non iscritti nell'albo forense devono appartenere alle seguenti categorie professionali:
Nel testo viene espressamente prescritto che per la regolamentazione di queste associazioni si applicano l’articolo 4, commi 3 e seguenti, della Legge professionale forense (Legge n. 247/2012), nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile.
Il Regolamento, vigente dal 16 marzo 2016, è contenuto nel Decreto del ministero della Giustizia n. 23 del 4 febbraio 2016.
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