Relativamente all'acquisto dell'auto, per lo svolgimento dell'attività professionale, diverse sono le implicazioni fiscali rispetto all'attività d'impresa essendoci differenze rilevanti tra le due attività. In particolare, nell'esercizio di arti e professioni nella forma individuale, la deducibilità del costo di un autoveicolo viene ammessa entro determinati limiti percentuali e limitatamente ad un solo veicolo.
Se l'attività professionale è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5 Tuir, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.
La Legge di Stabilità 2013 ha modificato l’art. 164 del Tuir (D.P.R. 917/86) riducendo dal 40% al 20% la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per le autovetture intestate a professionisti e studi associati, a prescindere dall’uso effettivo.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".