Con un emendamento presentato al Senato, che va ad aggiungersi al Dl Sostegni che inizia l’iter parlamentare di approvazione in legge, si prevede la sospensione per 45 giorni degli adempimenti da parte del professionista che ha contratto il Covid-19. L’iniziativa, fanno sapere i firmatari, è sorta per coprire il fermo in cui si trova il DDL sul differimento dei termini in caso di malattia dei professionisti (atto 1474).
Dunque, si prevede che la mancata trasmissione di atti, documenti o istanze, nonché l’assenza di pagamenti, entro il termine previsto che comporti mancato adempimento da parte del professionista abilitato colpito dai sintomi di Coronavirus 2, non conduca alla decadenza dalle facoltà e non costituisca comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi.
Ciò implica che non potranno essere elevate sanzioni verso il professionista ed i suoi clienti.
La tempistica – La norma dell’emendamento stabilisce che la sospensione decorre dal giorno del ricovero in ospedale, o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, o dal giorno d'inizio della quarantena, fino a 45 giorni dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o dalla conclusione della quarantena.
Per avere effetto, deve sussistere tra professionista e cliente un mandato professionale precedente la malattia.
La ripresa degli adempimenti scatta entro 7 giorni dalla conclusione del periodo di fermo.
Si fanno sentire i commercialisti attraverso la voce del vicepresidente del Consiglio nazionale, Giorgio Luchetta: “L’emendamento al Dl Sostegni presentato oggi è un ulteriore, concreto passo nella direzione del riconoscimento di diritti ad oggi negati ai professionisti italiani. Il Consiglio nazionale dei commercialisti sostiene con forza questa iniziativa parlamentare, augurandosi fortemente che l’emendamento possa essere approvato”.
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