Professionisti e acquisto auto

Pubblicato il 04 giugno 2015

Implicazioni fiscali connesse all'acquisto

Relativamente all'acquisto dell'auto, per lo svolgimento dell'attività professionale, diverse sono le implicazioni fiscali rispetto all'attività d'impresa essendoci differenze rilevanti tra le due attività. In particolare, nell'esercizio di arti e professioni nella forma individuale, la deducibilità del costo di un autoveicolo viene ammessa entro determinati limiti percentuali e limitatamente ad un solo veicolo.

Se l'attività professionale è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5 Tuir, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

La Legge di Stabilità 2013 ha modificato l’art. 164 del Tuir (D.P.R. 917/86) riducendo dal 40% al 20% la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per le autovetture intestate a professionisti e studi associati, a prescindere dall’uso effettivo.

Il costo annuo massimo fiscalmente riconosciuto, in caso di acquisto di autovetture, è pari a 18.075,99 euro; viene ridotto a 3.615,20 euro per il noleggio.

Rimane invariata la percentuale di detraibilità dell’Iva che, per i veicoli ad uso promiscuo, è pari al 40%.

Il professionista, in considerazione della tipologia di attività svolta, è interessato all’acquisto di veicoli a fiscalità limitata, e i veicoli che lo stesso può acquistare sono:

I suddetti veicoli, perché acquistati da un professionista, pur presentando il requisito dell'inerenza, non sono esclusivamente utilizzati per l'attività professionale, di conseguenza sono soggetti a limitazioni fiscali.

ARTI E PROFESSIONI E ATTIVITÀ D'IMPRESA

L’esercizio di arti e professioni ha come elementi caratterizzanti:

Queste due componenti non sono presenti nell'attività d'impresa, la quale è anche caratterizzata da un maggior investimento di capitale e dalla presenza di una organizzazione imprenditoriale.

L'esercizio di arti e professioni, dunque, si differenzia nettamente dall'attività d'impresa; tuttavia, bisogna anche ricordare che a seguito dell'introduzione delle società tra professionisti (STP), per esercitare l’attività professionale “ordinistica” in forma associata, non è più obbligatorio utilizzare unicamente la modalità dello studio associato/società semplice, ma si possono utilizzare i “modelli” societari previsti dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile e quindi società di persone, società di capitali e società cooperative.

VEICOLI STRUMENTALI

Al professionista, ovvero a chi esercita arti e professioni, non sono applicabili le disposizioni inerenti i veicoli strumentali all'attività d'impresa senza limitazioni fiscali.

Si considerano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa i veicoli senza i quali l’attività non può essere svolta (rientrano, nella fattispecie in esame, ad esempio, le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse, le autovetture possedute da autoscuole o adibite al servizio taxi).

Osserva - In caso di acquisto da parte del professionista di un autocarro, per poter detrarre integralmente l’IVA e dedurre integralmente i costi deve sussistere un rapporto di diretta strumentalità (inerenza) tra l’utilizzo del veicolo immatricolato come autocarro e l’esercizio dell’attività professionale. E non risulta semplice, ad esempio, per un medico o un commercialista provare che un autocarro possa essere strumentale per la relativa attività.

In merito ai veicoli strumentali, una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate - n. 244 del 23 luglio 2002 - ha negato ad un professionista la possibilità di fruire della totale deduzione del costo e della detraibilità IVA per l'acquisto di un autocarro per il trasporto di documenti. Per l'Agenzia la possibilità di beneficare della detrazione è subordinata alla sussistenza di un rapporto di inerenza tra l'utilizzo del veicolo e l'esercizio dell'attività professionale.

IL TRATTAMENTO IVA

La Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) ha modificato la lett. c) dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, relativamente alla detraibilità dell’IVA per i veicoli stradali a motore, e ha disposto che l’IVA pagata per l’acquisto e/o importazione di veicoli utilizzati solo parzialmente nell’esercizio dell’arte o professione è detraibile nella misura forfettaria del 40%.

La norma prevede che:

…....l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o della professione.

La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio.

La detrazione è limitata con riferimento ai veicoli che non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’arte o della professione; di conseguenza, nel caso di utilizzo esclusivo per l’attività, sarebbe ammessa, anche per l’esercente arti e professioni, la detrazione integrale IVA.

 

È prevista la detrazione Iva del 100% nei seguenti casi:

L’Iva relativa all’acquisto e importazione di carburanti e lubrificanti destinati ai mezzi di trasporto richiamati precedentemente, nonché alle prestazioni di cui all’art. 16, comma terzo, del D.P.R. n. 633/1972 (leasing, noleggio e simili) o relativa alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compresi i pedaggi autostradali, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa ai predetti mezzi di trasporto.

Iva indetraibile – Se un medico acquista, un’autovettura, l’Iva addebitata in fattura è totalmente indetraibile, in quanto il professionista (medico), compie solamente operazioni esenti.

IMPOSTE SUI REDDITI

La normativa fiscale per i veicoli acquistati dal professionista nell'esercizio della propria attività è contenuta nell’articolo 164 del Tuir, modificato dalla Legge n. 228/2012.

L'attuale versione dell'articolo 164 del TUIR prevede che:

La “Riforma Fornero” ha modificato le lettere b) e b-bis) del citato art. 164 relativamente alle percentuali di deducibilità dei costi/spese dei veicoli:

Tale intervento normativo non ha modificato i limiti di deducibilità che vengono confermati nelle seguenti misure:

In caso di leasing tali limiti si riferiscono all’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo dei veicoli sostenuto dalla società di leasing.

In caso di noleggio o locazione tali limiti corrispondono a 3.615,20 euro per le autovetture, 774,69 euro per i motocicli e 413,17 euro per i ciclomotori.

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Nota bene - Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 164, comma 1, lett. b del Tuir, dall’art. 1, comma 501, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge stabilità 2013), la percentuale di deducibilità dei costi degli autoveicoli è stata ridotta dal 40% al 20%.

Tale disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della Legge n. 92/2012 che, come già evidenziato, aveva abbassato la percentuale in oggetto al 27,5%. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare si applica, quindi, a partire dal 1° gennaio 2013.

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Rientrano nell’ambito dei costi deducibili quelli relativi non solo per l’acquisto ma anche per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, tra i quali carburanti, lubrificanti, la manutenzione meccanica, la revisione periodica, Telepass, autostrade, caselli, ecc., sempre con le modalità ed i limiti visti per il mezzo a cui si riferiscono e su cui sono effettuate.

 

Deducibilità autoveicoli professionisti

 

 

Fino al 2012

Dal 2013

Acquisto auto di proprietà

40,00%

20,00%

Leasing finanziario o operativo

Noleggio

Gestione

La deducibilità per l'intero ammontare dei costi auto e di ogni altro componente negativo relativo all’utilizzo delle stesse è riservata ai soli mezzi di trasporto indicati dall’art. 164, comma 1, lett. a), n. 1, del T.U.I.R., destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Rientrano nella deducibilità integrale anche le spese generate dall’utilizzo dei suddetti veicoli (spese per carburanti e lubrificanti, tassa di proprietà, Rc auto, Pedaggi autostradali, manutenzioni e riparazioni ecc.)

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(1) Per tali veicoli, la predetta norma, che in realtà non ha mai trovato applicazione, prevedeva una riduzione della percentuale di deducibilità dei costi/spese dal 40% al 27,5% a partire dal 2013.

VINCOLI FISCALI IN SINTESI

I vincoli fiscali applicabili alle spese sostenute per l’acquisto di veicoli da parte del professionista sono dunque:

Oltre alla deducibilità limitata, l’articolo 164 del Tuir pone limitazioni anche in ordine alla spesa massima su cui è possibile fruire della deducibilità fiscale.

 

Tipo Veicolo

Limite articolo 164

Importo deducibile (20%)

Autovetture

18.075,99 euro

3.615,20 euro

Motocicli

4.131,66 euro

826,33 euro

Ciclomotori

2.065,83 euro

413,16 euro

L'IRAP

La disciplina IRAP segue le regole dell’IRPEF/IRES, pertanto i costi sostenuti per l’acquisto dell’autoveicolo risultano attualmente deducibili nella quota del 20%, nel limite massimo del costo di 18.075,99 euro (un solo veicolo se professionista individuale ovvero un veicolo per ogni associato o socio se l’attività è svolta in forma associata).

IN SINTESI

Per l'acquisto dell'autovettura per l'attività professionale, sono previsti i seguenti limiti:

Osserva - Per quanto riguarda i professionisti che si avvalgono del regime dei minimi, i costi afferenti l’utilizzo e l’acquisto dell’auto sono deducibili in base alla regola ordinaria del 50%, che contraddistingue i soggetti in questione.

 

Quadro normativo

- D.P.R. n. 633/1972 - Art. 19-bis1

- D.P.R. n. 917/1986 - Art. 164

- Risoluzione Agenzia entrate n. 244 del 23 luglio 2002

- Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008)

- Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge stabilità 2013)

- Legge n. 92 del 28 giugno 2012

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