In arrivo le comunicazioni di anomalia per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS. Per questi ultimi, infatti, sono stati evidenziati i dati non corretti, per quanto riguarda i redditi dell'anno di imposta 2017, e che non permettono la quantificazione della contribuzione dovuta.
A specificarlo è l’INPS, con il Messaggio n. 4559 del 3 dicembre 2020.
Al fine di quantificare la contribuzione dovuta dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, l’Istituto ha effettuato una analisi amministrativa e tecnica sui dati pervenuti dagli uffici finanziari relativi alle dichiarazioni dei redditi 2018, riferite al periodo di imposta 2017, per le quali non risultavano terminate le attività di controllo e di liquidazione.
L'analisi ha riguardato i dati indicati dai contribuenti nel quadro RR sezione II della dichiarazione dei redditi. Si ricorda, al riguardo, che tale quadro viene compilato da chi svolge attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, co. 1, del TUIR (Dpr. n. 917/1986).
Nel quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi il contribuente deve indicare, con appositi codici, i redditi che concorrono a determinare la base imponibile previdenziale per il calcolo della contribuzione. Su tali dati, dopo la liquidazione della dichiarazione dei redditi, l'Istituto Previdenziale effettua il controllo sostanziale per la contribuzione effettivamente dovuta e procede all'accredito in relazione ai versamenti effettuati.
Al fine di evitare contestazioni da parte dell'INPS, con aggravio di somme aggiuntive, e prevenire contestazioni del contribuente in caso di mancato accredito della contribuzione, l'istituto ha predisposto l'invio al professionista di una comunicazione di anomalia.
In tale comunicazione sono evidenziati i dati non corretti e che non permettono la quantificazione della contribuzione dovuta.
L'invio di tale comunicazione di anomalia è propedeutico a eventuali accertamenti nei quali saranno richieste somme a debito ulteriori rispetto a quelle derivanti dai dati esposti nella sezione II del quadro RR. Esso consente di:
Dopo aver ricevuto la comunicazione, il contribuente può:
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