Professione non abusiva ante 2005
Pubblicato il 23 dicembre 2011
Con un’informazione provvisoria esito di un’udienza del 15 dicembre scorso, le Sezioni unite penali intervengono a chiarire se l'attività di compilazione delle denunce dei redditi per il pagamento delle imposte costituisca reato di esercizio abusivo di professione di ragioniere, perito commerciale o dottore commercialista, quando svolta in modo continuativo, organizzato e retribuito e tale da far supporre il possesso dell'abilitazione, senza iscrizione al relativo albo professionale e senza alcun altro titolo legittimante.
Ebbene, la condotta non è reato alla luce della normativa in vigore al momento della (presunta) commissione dell'illecito.
Con il decreto legislativo n.
139 del 2005, è stato istituito l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e ne sono state tracciate le competenze, anche in materia di compilazione delle dichiarazioni.
Prima di allora non può parlarsi, per l’autore del presunto reato, di esercizio abusivo della professione.