Professione non abusiva ante 2005

Pubblicato il 23 dicembre 2011 Con un’informazione provvisoria esito di un’udienza del 15 dicembre scorso, le Sezioni unite penali intervengono a chiarire se l'attività di compilazione delle denunce dei redditi per il pagamento delle imposte costituisca reato di esercizio abusivo di professione di ragioniere, perito commerciale o dottore commercialista, quando svolta in modo continuativo, organizzato e retribuito e tale da far supporre il possesso dell'abilitazione, senza iscrizione al relativo albo professionale e senza alcun altro titolo legittimante.

Ebbene, la condotta non è reato alla luce della normativa in vigore al momento della (presunta) commissione dell'illecito.

Con il decreto legislativo n. 139 del 2005, è stato istituito l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e ne sono state tracciate le competenze, anche in materia di compilazione delle dichiarazioni.
 
Prima di allora non può parlarsi, per l’autore del presunto reato, di esercizio abusivo della professione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Enti del Terzo Settore: in scadenza l’accreditamento per il 5 per mille

04/04/2025

Agevolazioni per agricoltori: quando si verifica la decadenza

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy